Quando entrambe le parti di un contratto preliminare assistito da caparra confirmatoria chiedano l’accertamento della legittimità del proprio recesso, o la risoluzione per inadempimento dell’altra, il giudice deve prendere atto della comune volontà di sciogliere il vincolo, pur fondata su premesse contrastanti, e dichiararne lo scioglimento, pronunciando sulle sole domande restitutorie sottese alla richiesta del doppio della caparra, senza accertare le rispettive imputabilità [nella specie, preliminare di cessione delle quote di una s.r.l. immobiliare, con condanna dei promittenti venditori a restituire quanto ricevuto e compensazione parziale delle spese].