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Tribunale di Firenze, 4 Febbraio 2025

Legittimazione passiva della società nel reclamo ex art. 2492 c.c. contro il bilancio finale di liquidazione

Tribunale di Firenze, 4 Febbraio 2025
Legittimazione passiva della società nel reclamo ex art. 2492 c.c. contro il bilancio finale di liquidazione

Il reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) va proposto nei confronti della società, legittimata passiva quale soggetto cui si imputano sotto il profilo giuridico gli effetti del bilancio e titolare dell’atto, e va notificato ai liquidatori in quanto suoi legali rappresentanti. La locuzione normativa che richiede il contraddittorio con i liquidatori va intesa in questo senso, perché il reclamo è funzionale esclusivamente a verificare l’esistenza di profili di illegittimità nel bilancio redatto e depositato e restano estranei al suo oggetto l’accertamento della responsabilità dei liquidatori e la loro condanna.

Il reclamo tempestivamente proposto nei confronti della società impedisce che il bilancio finale di liquidazione si consolidi e divenga irrevocabile ai sensi dell’art. 2493 c.c. Il consolidamento è impedito anche dall’impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci di esercizio precedenti, perché l’impugnazione del primo bilancio non richiede anche quella dei bilanci successivi, che l’organo amministrativo deve comunque correggere tenendo conto della dichiarazione giudiziale di invalidità (art. 2434-bis, comma 3, c.c.).

La revoca della delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione fa venir meno il titolo dei pagamenti eseguiti ai soci in sua attuazione. Il socio che li ha percepiti non può invocare la salvezza dei diritti dei terzi prevista dall’art. 2377 c.c. se la delibera di revoca è stata adottata all’unanimità con il voto favorevole del custode giudiziario della sua quota, perché l’attività del custode gli è direttamente imputabile.

La disponibilità di una provvista sufficiente a far fronte alle sopravvenienze passive [per effetto della restituzione eseguita da un altro socio] lascia integro l’interesse della società in liquidazione a recuperare dai soci le somme indebitamente distribuite in attuazione del bilancio finale reclamato, ai fini di una corretta gestione della cassa sociale e per evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra i soci.

Ai fini del sequestro conservativo il pericolo di dispersione del patrimonio del debitore va apprezzato in senso oggettivo ogniqualvolta la dispersione sia frutto di iniziative estranee alla sfera di dominio del creditore che agisce per la cautela. La sottoposizione del patrimonio del debitore ad altri sequestri conservativi lascia sussistere il periculum, perché tali sequestri giovano soltanto ai creditori che li hanno ottenuti e il creditore privo di titolo, impossibilitato a intervenire ai sensi dell’art. 499 c.p.c. nell’esecuzione eventualmente avviata da altri, rischia di perdere ogni concreta possibilità di soddisfazione.

Data Sentenza: 04/02/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandro Ghelardini
Registro: RG 12652 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Giulia Pedrini
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