La società cooperativa gode di autonomia patrimoniale perfetta ai sensi dell’art. 2518 c.c., sicché delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società; dopo la cancellazione dal registro delle imprese si applica l’art. 2495 c.c., richiamato dall’art. 2519 c.c., e i creditori possono agire contro i soci solo nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. La circostanza che il bilancio finale non preveda alcun riparto non può fondare una responsabilità personale dei soci per i debiti sociali.
La responsabilità aquiliana dei soci e degli amministratori per la cancellazione della cooperativa con debiti residui richiede la prova del dolo, cioè che la cancellazione sia stata preordinata a evitare il pagamento del credito, non desumibile dai soli legami familiari tra i soci o dalla prosecuzione dell’attività nello stesso settore da parte di altra cooperativa, nonché la prova del nesso causale, cioè che senza la cancellazione il credito sarebbe stato soddisfatto.