Tribunale di Firenze, 1 Ottobre 2025
Procedimento cautelare ex art. 2476, co. 2, c.c.: esclusa l’urgenza in re ipsa per l’accesso ai documenti sociali
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in mora non è configurabile in re ipsa: la tutela d’urgenza è ammissibile solo ove il socio alleghi e dimostri concrete e specifiche ragioni di urgenza che rendano incompatibile l’attesa del giudizio ordinario, non essendo sufficiente il carattere meramente eventuale e strumentale del diritto di controllo rispetto a future iniziative. In difetto di allegazioni puntuali sull’urgenza, il reclamo avverso il rigetto del ricorso cautelare deve essere respinto.