In tema di società a responsabilità limitata, integra causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci quando, a seguito del decesso del socio titolare della partecipazione di maggioranza, l’unico erede (per di più minore) abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma non risulti ancora intestatario della quota nel registro delle imprese, sicché non è raggiungibile il quorum costitutivo/statutario necessario per deliberare sulle perdite che hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale; in tale situazione di stallo, il tribunale, su ricorso dell’organo amministrativo e con l’adesione degli eredi/soci, può dichiarare lo scioglimento della società e nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.