Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o alla prestazione d’opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione. Va invece ricondotto ai rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003 data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, che può essere oggetto di rinuncia anche tacita.
Qualora lo statuto sociale rinvii all’art. 2389 c.c. per la disciplina dei compensi degli amministratori, il rapporto di amministrazione deve ritenersi oneroso. Il compenso per l’attività “ordinaria” di amministratore e quello per le “particolari cariche” (quale quella di consigliere delegato) costituiscono due forme di remunerazione separate e indipendenti. Mentre spetta all’assemblea dei soci la determinazione dell’ammontare del compenso che spetta agli amministratori, al consiglio di amministrazione compete la remunerazione degli amministratori investiti di “particolari cariche”.
La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall’atto costitutivo o dall’assemblea a norma degli artt. 2369 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
La delibera del consiglio di amministrazione che revochi il compenso per l’attività delegata non può, senza il consenso dell’amministratore interessato, privarlo anche del compenso per l’attività ordinaria, ove questo sia riconosciuto dallo statuto. Tuttavia, laddove l’amministratore abbia riconosciuto il carattere onnicomprensivo del compenso percepito quale consigliere delegato, tale compenso deve ritenersi satisfattivo anche dell’attività ordinaria per il periodo in cui è stato corrisposto, senza che ciò integri una rinuncia al diritto. Il diritto al compenso per l’attività ordinaria permane, invece, per il periodo successivo alla delibera consiliare che abbia azzerato ogni emolumento, fino alla scadenza del mandato.
In tema di prescrizione, il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica ovvero dall’approvazione del bilancio di ciascun esercizio, e può essere efficacemente interrotto con richiesta stragiudiziale di pagamento.