L’art. 2476, co.2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo che gli attribuisce la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all’amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l’amministrazione sociale. Il diritto in questione, pur non essendo incondizionato e dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.), può essere esercitato dal socio anche in assenza di una specifica motivazione, potendosi il socio vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.
Il diritto può essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. ordinando alla società di mettere a disposizione dei soci l’elenco analitico dei documenti non ancora consegnati, con esclusione di quelli già forniti in corso di causa [nella specie, s.r.l. familiare di gestione di un lido balneare].