Nel procedimento ex art. 2409 c.c. i costi dell’assistenza legale prestata all’amministratore per difendere la correttezza della propria gestione non possono essere posti a carico della società, perché la legge tiene distinte la posizione dell’amministratore, contraddittore necessario, e quella della società, portatrice dell’interesse al ripristino della corretta amministrazione e potenzialmente in conflitto con l’amministratore; il loro pagamento con fondi sociali, anche se eseguito nel corso del procedimento, integra un’ulteriore grave irregolarità. Restano invece a carico della società i costi delle consulenze contabili funzionali all’esame delle censure nell’interesse dell’ente.
Il decreto che dispone l’ispezione e quello che, all’esito, individua le irregolarità da sanare sono autonomamente e immediatamente reclamabili, perché l’ispezione non è mera attività istruttoria, sicché, se non reclamati, divengono definitivi e le questioni da essi risolte non possono essere riesaminate con il reclamo contro il provvedimento conclusivo. L’interesse dell’amministratore revocato al reclamo persiste anche dopo la nomina di un nuovo amministratore, in ragione della statuizione sulle spese.