Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale, e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.
Anche nel silenzio della norma, deve ritenersi che il diritto di cui all’art. 2476 c.c. debba essere interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale, di estrarne copia, in quanto tale possibilità è connaturata all’effettività del diritto di controllo il quale, altrimenti, sarebbe di fatto limitato se non vanificato almeno in parte.