Il marchio forte gode della massima protezione, estesa a qualsiasi variazione, anche significativa, che lasci intatto nella mente del consumatore il richiamo al nucleo essenziale del segno tutelato: l’uso di un segno che ne riproduca il nucleo per un’attività identica o affine, anche via internet e sui social media, integra contraffazione e giustifica l’inibitoria cautelare con ordine di rimozione e penale [nella specie, denominazione di un noto ristorante fiorentino usata da un locale di Civitavecchia].
In sede cautelare può disporsi anche la descrizione delle scritture contabili del contraffattore, con accesso telematico e misure di tutela delle informazioni riservate, mentre la domanda di pubblicazione del provvedimento ex art. 126 c.p.i. può essere respinta.