L’indeterminatezza e l’atipicità dei possibili contenuti del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. trova un limite nel requisito della strumentalità, proprio di tutti i procedimenti cautelari. Nel procedimento cautelare proposto ante causam è necessario che il ricorso contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l’azione cautelare, per consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi e al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare.
Il diritto di consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c., strumentale all’esercizio del potere di controllo del socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti concernenti l’amministrazione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarne copia. Il diritto potestativo in questione non soffre di alcuna limitazione, se non quella strettamente legata al principio di buona fede, che vieta di esercitare il diritto per scopi estranei al controllo di gestione della società quali, ad esempio, quelli tesi a rendere più gravosa l’attività sociale. Il protrarsi dell’ingiustificato diniego di accesso alla documentazione sociale integra, di per sé, il periculum in mora che giustifica l’emissione del provvedimento cautelare, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie. [nella specie, ordinato a una s.s.d. a r.l. di consentire al socio l’esame delle “prime note” con i nominativi degli iscritti, previo oscuramento dei dati sensibili ma in modo da ricostruire tipologie di iscrizione e pagamenti, con spese compensate per metà].