La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione”, consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito (inteso come opportunità o convenienza) delle scelte gestionali, con due eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e, in secondo luogo, le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interesse.
Va pertanto respinto, all’esito dell’ispezione, il ricorso dei soci che censurino benefit e autovettura concessi al fratello dell’amministratore, compensati dal suo apporto professionale alla società, contratti preliminari di locazione e di superficie su centri commerciali e un finanziamento infruttifero infragruppo, rientranti nella discrezionalità gestoria, nonché compensi solo apparentemente eccedenti quelli deliberati per un errore nel confronto tra importi netti e lordi.