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Tribunale di Milano, 15 Maggio 2025

Diritto di controllo del socio già amministratore di s.r.l. ed eccezione di abuso

Tribunale di Milano, 15 Maggio 2025
Diritto di controllo del socio già amministratore di s.r.l. ed eccezione di abuso

Il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta anche al socio che abbia cessato la carica di amministratore, pure con riguardo ai documenti relativi al periodo della sua gestione, perché sull’ex amministratore non grava alcun dovere di conservare copia o memoria della documentazione trattata in quella qualità. L’eccezione di abuso, fondata sulla concorrenza sleale che il socio eserciterebbe tramite altra società, richiede che la società provi il carattere abusivo della richiesta e va comunque disattesa quando la documentazione richiesta [libri sociali, scritture contabili e dichiarazioni fiscali] non sia idonea a supportare atti di concorrenza né a far sorgere un conflitto con le esigenze di riservatezza della società.
L’ordine cautelare di consentire al socio la consultazione dei documenti sociali ha ad oggetto un obbligo di fare infungibile e può essere assistito dalla misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c., la cui decorrenza il giudice può differire [di trenta giorni dalla comunicazione] per consentire alla società di adempiere.

Data Sentenza: 15/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro: RG 12088 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Dario Tomei
Dario Tomei

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma. Si occupa prevalentemente di contenzioso civile e arbitrati in ambito societario, bancario, crisi d’impresa e responsabilità professionale. Fornisce consulenza a società ed enti. Autore di articoli in materia 231 e membro di diversi ODV.

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