Il diritto di consultazione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. spetta anche al socio che abbia cessato la carica di amministratore, pure con riguardo ai documenti relativi al periodo della sua gestione, perché sull’ex amministratore non grava alcun dovere di conservare copia o memoria della documentazione trattata in quella qualità. L’eccezione di abuso, fondata sulla concorrenza sleale che il socio eserciterebbe tramite altra società, richiede che la società provi il carattere abusivo della richiesta e va comunque disattesa quando la documentazione richiesta [libri sociali, scritture contabili e dichiarazioni fiscali] non sia idonea a supportare atti di concorrenza né a far sorgere un conflitto con le esigenze di riservatezza della società.
L’ordine cautelare di consentire al socio la consultazione dei documenti sociali ha ad oggetto un obbligo di fare infungibile e può essere assistito dalla misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c., la cui decorrenza il giudice può differire [di trenta giorni dalla comunicazione] per consentire alla società di adempiere.