La business judgment rule non copre le operazioni connotate da palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà, come i finanziamenti erogati dalla capogruppo, impegnata nel proprio core business calzaturiero, alla controllata compagnia aerea già in crisi conclamata e oggetto di istanze di fallimento, senza concrete prospettive di risanamento. Dei finanziamenti rispondono, oltre al presidente che li ha disposti, i consiglieri privi di deleghe che sedevano nell’organo amministrativo di entrambe le società: l’atto compiuto da un altro amministratore non li esonera quando abbiano violato il dovere di agire informati ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma, c.c., o non si siano attivati di fronte a segnali d’allarme desumibili dai bilanci, dalla contabilità e perfino dalla stampa, per impedire o attenuare le conseguenze dannose.
Nell’azione per la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, terzo comma, c.c. non autorizza a misurare il danno fino all’apertura della procedura concorsuale quando gli amministratori abbiano poi messo la società in liquidazione, perché il termine finale coincide con la cessazione dalla carica o con l’effettiva messa in liquidazione.
Il nuovo art. 2407 c.c., introdotto dalla l. n. 35/2025, non si applica ai giudizi pendenti, né per la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci né per l’eventuale eliminazione del vincolo di solidarietà con gli amministratori, peraltro dubbia per la persistenza dell’art. 2055 c.c.: la retroattività non risulta dal testo, e inciderebbe su diritti risarcitori già sorti nel patrimonio del danneggiato, in violazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.