Ricerca Sentenze
Tribunale di Napoli, 17 Dicembre 2025

Denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: natura, finalità e presupposti del procedimento

Tribunale di Napoli, 17 Dicembre 2025
Denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: natura, finalità e presupposti del procedimento

Il procedimento ex art. 2409 c.c. si configura come un procedimento c.d. di volontaria giurisdizione, volto cioè non a definire un contrasto tra pretesi diritti soggettivi, quanto piuttosto a tutelare l’interesse generale della società mediante disposizioni ritenute opportune al fine del suo riassetto amministrativo e contabile, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, aventi la forma del decreto, sono inidonei a conseguire l’autorità del giudicato, essendo revocabili e modificabili in ogni tempo (art. 742 c.p.c.) ed hanno un contenuto amministrativo correlato all’interesse societario e quindi al normale e corretto funzionamento della società. Dopo la riforma del diritto societario, l’istituto è stato modificato sotto il profilo dell’ambito oggettivo d’applicazione. Infatti, la novella ha stabilito che le irregolarità denunziate debbano essere tali da poter arrecare un danno alla società o ad una o più società controllate, introducendo quindi come nuovo requisito la potenzialità di danno delle condotte denunziate. I comportamenti integranti gravi irregolarità possono consistere in fatti commissivi oppure omissivi in violazione di legge e di statuto, purchè attuali. Infatti, le gravi irregolarità – oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori – devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Inoltre, esse devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale, anche futuro, e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Pertanto, eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi non rivestono alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c., al pari di denunce pretestuose o dettate da meri motivi di disturbo da parte della minoranza. Il controllo giudiziario quindi mira a conseguire la rimozione delle irregolarità, ripristinando la legalità violata dell’agire amministrativo e il risanamento dell’ente sociale, culminando – solo nei casi più gravi – nella revoca degli amministratori e dei sindaci e nella nomina di un amministratore giudiziario.

Invero, la casistica offre un panorama piuttosto variegato delle fattispecie che conducono a riscontare quel livello di gravità idoneo a giustificare la revoca dell’organo gestorio per far spazio ad un amministratore giudiziario che è chiamato a ripristinare la legalità dell’agire amministrativo e quindi a favorire il riassetto amministrativo dell’ente. Rilevano, ex art. 2409 c.c., le seguenti gravi irregolarità: l’omissione delle formalità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio; la violazione dei principi di redazione del bilancio in genere, e nella violazione dei principi di chiarezza e verità in particolare, o nella rappresentazione infedele dei fatti contabili; la violazione dei principi contabili che si traduce nell’erronea iscrizione di un cespite, ad esempio tra le immobilizzazioni anziché nell’attivo circolante; la violazione dei principi di redazione del bilancio in relazione all’iscrizione delle quote di ammortamento delle spese pluriennali e delle immobilizzazioni; la violazione o la mancata annotazione nel libro dei soci del provvedimento di sequestro giudiziario di azioni; la distribuzione fittizia di utili. Le irregolarità possono riguardare anche le scritture contabili e l’impianto della documentazione contabile in genere, nel presupposto che la corretta rilevazione dei fatti contabili nelle scritture contabili costituisca l’indispensabile antefatto della corretta gestione dell’impresa.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Adriano Del Bene
Registro: RVG 14472 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/05/2026
Massima a cura di: Giulio Marconcin
logo