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Tribunale di Perugia, 8 Novembre 2024

Cause di scioglimento della società ex artt. 2484 e ss. c.c.: profili processuali e presupposti sostanziali

Tribunale di Perugia, 8 Novembre 2024
Cause di scioglimento della società ex artt. 2484 e ss. c.c.: profili processuali e presupposti sostanziali

Nel procedimento di volontaria giurisdizione volto all’accertamento di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e ss. c.c. e 737 c.p.c. non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della società, i cui contraddittori sono da individuarsi, solo nei soci della società in quanto contitolari del rapporto sociale, e nei componenti dell’organo amministrativo, responsabili della tempestività dell’accertamento, non essendo la società portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.

La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ai fini della sua integrazione, richiede il sopraggiungere di ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale per effetto di eventi esterni o interni che siano tali da far sì che la società si trovi in una situazione di impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria attività economica, così come originariamente delineata nell’atto costitutivo e nello statuto, rendendo altresì impossibile ogni altra attività operativa. In altri termini, deve trattarsi di una impossibilità non già contingente, temporanea o di natura economica, bensì giuridica o materiale, tale da rendere impossibile in maniera assoluta il protrarsi dello svolgimento dell’attività sociale.

L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea sono due distinte ipotesi di scioglimento della società, che si realizzano qualora si abbia un malfunzionamento dell’organo assembleare, di carattere stabile e irreversibile, tale da rendere lo stesso incapace di assumere le decisioni essenziali che si presentano nel normale percorso della vita societaria e, quindi, tali da comportare, di riflesso, l’irraggiungibilità dello scopo sociale. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici e irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale, dovendosi accertare l’impossibilità per la società di adottare le deliberazioni necessarie ed essenziali per il funzionamento della società. La continuata inattività dell’assemblea, invece, si verifica o quando essa non viene convocata oppure perché, seppure regolarmente convocata, non riesce oggettivamente a funzionare, anche per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi a causa dell’assenteismo dei soci. Non è sufficiente, quindi, una mera mancanza di attività in senso non qualificato, occorrendo, di contro, che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione.

Nell’ipotesi di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, occorre valutare se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea. Difatti, in relazione al caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio quale chiaro sintomo dell’irreversibile impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si ritiene necessario che tale omissione debba concernere almeno due bilanci di esercizio, non potendosi affermare una definitiva impossibilità dell’assemblea di assumere decisioni fondamentali per la vita societaria.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Teresa Giardino
Relatore: Sara Fioroni
Registro: RVG 5875 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/06/2026
Massima a cura di: Sebastiano Belfi
Sebastiano Belfi

Dottorando in Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e praticante avvocato nel dipartimento mercati finanziari dello studio legale Simmons & Simmons. Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, discutendo una tesi in diritto bancario, e ha conseguito un LL.M. in Corporate and Financial Law con distinction presso l’Università di Glasgow (Regno Unito).

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