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Tribunale di Milano, 13 Marzo 2025, n. 6784/2025

Disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore e condizioni per la sua liquidazione giudiziale

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2025, n. 6784/2025
Disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore e condizioni per la sua liquidazione giudiziale

Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la piena disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore.

Gli artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, c.c. rimettono alla volontà dei soci, espressa nello statuto o con deliberazione assembleare, la determinazione dell’eventuale compenso spettante agli amministratori, senza che da tali disposizioni possa desumersi un diritto inderogabile dell’amministratore alla remunerazione dell’incarico. Qualora lo statuto preveda il diritto dell’amministratore al solo rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio e attribuisca ai soci la mera facoltà di determinare un emolumento annuo e un’indennità di cessazione del rapporto, l’incarico deve ritenersi gratuito salvo diversa deliberazione assembleare.

La liquidazione equitativa del compenso dell’amministratore è possibile solo quando sia previamente accertata l’esistenza del diritto al compenso. In mancanza di un titolo statutario o assembleare che attribuisca tale diritto, il Giudice non può procedere alla sua determinazione equitativa. Il diritto al compenso dell’amministratore, essendo disponibile, può essere rinunciato anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti che rivelino in modo univoco la volontà dismissiva del diritto; rileva, in tal senso, anche lo svolgimento dell’incarico per molti anni senza avanzare alcuna pretesa economica.

Quando lo statuto attribuisce ai soci la mera facoltà di prevedere un’indennità per la cessazione del rapporto, il trattamento di fine mandato non spetta automaticamente all’amministratore, ma richiede una specifica determinazione dei soci.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro: RG 34171 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/05/2026
Massima a cura di: Luca Perotta
Luca Perotta

Nato a Busto Arsizio (VA) il 21 marzo 1991, laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolgo la professione di avvocato presso lo Studio FPB Legal di Milano. Sono specializzato in contenzioso commerciale e societario.

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