Il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dal sindaco per il pagamento dei compensi, non preclude alla società l’azione di responsabilità ex art. 2407 c.c., perché esso accerta soltanto lo svolgimento della carica quale fonte dell’obbligazione di pagamento, mentre l’azione ha ad oggetto l’omessa vigilanza sugli atti di mala gestio degli amministratori. Il sindaco che abbia agito in via monitoria per ottenere i compensi relativi a un periodo successivo alla pretesa decadenza dalla carica ai sensi dell’art. 2404, comma 2, c.c. [e che risulti avere continuato a operare come sindaco] non può invece eccepire tale decadenza per sottrarsi alla responsabilità.
Qualora la società abbia transatto con alcuni sindaci limitatamente alla loro quota di responsabilità per somme inferiori alla quota ideale di ciascuno, la riduzione del debito degli altri condebitori solidali va commisurata alla quota ideale dei transigenti, che deve essere determinata tenendo conto della diversa gravità delle condotte e può dunque essere inferiore a quella dell’amministratore autore degli atti distrattivi, quando ai sindaci sia addebitata soltanto l’omessa vigilanza.
La limitazione della responsabilità dei sindaci introdotta dall’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo modificato dalla l. n. 35/2025, non opera in caso di dolo, che ricorre quando il sindaco sia consapevole degli atti di mala gestio degli amministratori e non reagisca [con gli strumenti previsti dagli artt. 2406 e 2409 c.c.].