È inammissibile per difetto di residualità la domanda proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per ottenere la restituzione immediata della partecipazione di s.r.l. che il ricorrente assume di avere perduto per effetto di una cessione inefficace, perché l’esigenza di gestire la partecipazione nelle more del giudizio di merito è interamente soddisfatta dal sequestro giudiziario con nomina di un custode che eserciti i diritti sociali ai sensi degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. Non è estensibile alle partecipazioni l’orientamento che ammette l’ordine cautelare di restituzione dell’azienda, perché la gestione di questa implica scelte imprenditoriali difficilmente compatibili con la custodia, mentre quella della quota si risolve nell’esercizio dei diritti amministrativi sotto il controllo del giudice. Il socio unico, inoltre, non è legittimato a chiedere la restituzione dell’azienda, che appartiene alla società.
Il sequestro giudiziario della partecipazione controversa ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. richiede elementi concreti che facciano temere un esercizio abusivo o extrasociale dei diritti da parte dell’intestatario, che non può desumersi dalla sola natura del bene; tale rischio è integrato dalla delibera, adottata dall’intestatario quale socio unico, di riduzione volontaria del capitale con allocazione dell’importo in una riserva distribuibile, perché la distribuzione potrebbe pregiudicare la situazione finanziaria della società e, indirettamente, il valore della quota.
Chi abbia perso la qualità di socio non può chiedere la revoca cautelare dell’amministratore prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., né la sospensione della delibera dei soci prima e indipendentemente dall’impugnazione di merito, che ai sensi degli artt. 2479-ter e 2378 c.c. deve essere proposta contestualmente.