In tema di regolamentazione delle spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, e dall’intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, può essere disposta soltanto nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente ed esplicitamente indicate in motivazione.
Non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese il mero richiamo alla natura processuale o di rito della pronuncia, trattandosi di evenienza ordinaria del processo. Anche una decisione che definisca il giudizio per ragioni processuali, quale la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore dell’arbitro, è idonea a fondare una statuizione sulle spese secondo il principio della soccombenza, quando chiuda il processo davanti al giudice adito o comunque definisca una fase del giudizio. Ne consegue che, ove il giudice dichiari la propria incompetenza in favore degli arbitri e revochi il decreto ingiuntivo opposto, non può disporre l’integrale compensazione delle spese limitandosi a valorizzare la “pronuncia di mero rito”, senza indicare concreti elementi di fatto o di diritto tali da integrare anomalie di difficoltà, complessità o incertezza di gravità pari o superiore alle ipotesi tipizzate dall’art. 92 c.p.c.
La statuizione sulle spese contenuta in una sentenza che decide esclusivamente sulla competenza resta autonomamente impugnabile con appello, pur essendo il capo relativo alla competenza soggetto al regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. La successiva pronuncia arbitrale sul merito della pretesa creditoria non rileva ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio concluso con declaratoria di incompetenza, trattandosi di questione autonoma rispetto al merito della domanda devoluta all’arbitro.