L’amministratore di s.r.l. decaduto per effetto della clausola simul stabunt simul cadent resta in carica, in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2386, comma 4, c.c., fino alla nomina del nuovo organo amministrativo e conserva, non nell’interesse proprio ma nell’interesse alla legalità della società, la legittimazione a impugnare la decisione dei soci di nomina del nuovo consiglio, anche quando non sia socio.
La clausola simul stabunt simul cadent è lecita, perché mira a preservare gli equilibri originari dell’organo amministrativo, e diviene illegittima soltanto se utilizzata in modo strumentale per estromettere un amministratore sgradito eludendo la disciplina della revoca senza giusta causa. L’onere di provare l’esclusiva finalizzazione della clausola a tale scopo grava sull’amministratore decaduto o sul socio che impugna e non è assolto dalla mera dimostrazione dell’assenza di una giusta causa di revoca [dimissioni degli amministratori espressione del socio di maggioranza subito dopo l’introduzione della clausola e loro successiva rinomina].
Nel procedimento di sospensione della decisione di nomina dell’organo amministrativo, il periculum in mora non può essere ravvisato in re ipsa nella permanenza in carica degli amministratori in ipotesi illegittimamente nominati né in un’astratta esigenza di legalità, e il ricorrente deve allegare e provare un pericolo concreto per la società nonché la prevalenza del proprio pregiudizio su quello che la società subirebbe dalla sospensione, ai sensi degli artt. 2479 ter e 2378, comma 4, c.c.
Nel giudizio di impugnazione o di sospensione di una delibera assembleare la legittimazione passiva spetta soltanto alla società e non al socio, che può semmai intervenire in via adesiva dipendente; è pertanto inammissibile il reclamo cautelare proposto contro il socio di maggioranza che non sia stato parte della prima fase.