Non viola i principi di redazione del bilancio la mancata iscrizione del credito della società conferitaria verso il socio conferente per il conguaglio del conferimento quando tale credito sia stato estinto, nell’ambito di una più ampia regolazione dei rapporti infragruppo, per compensazione legale con debiti reciproci, rilevabile in bilancio ai sensi dell’art. 2423 ter, comma 6, c.c. e del principio contabile OIC 19, senza necessità di un accordo tra le parti; la successiva dichiarazione di nullità del bilancio dell’esercizio in cui la compensazione è stata contabilizzata non incide sui bilanci successivi, se fondata su vizi diversi.