Il tribunale dei marchi dell’Unione europea competente ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE) 2017/1001 può adottare misure cautelari efficaci nel territorio di qualsiasi Stato membro, e può quindi estendere all’intero territorio dell’Unione l’inibitoria dell’uso dei segni contraffattivi di un marchio notorio.
Nella tutela cautelare del marchio notorio il periculum in mora persiste quando i prodotti contraffatti siano promossi e venduti prevalentemente online e attraverso i profili social del contraffattore, anche se in sede di esecuzione del sequestro la sede dell’impresa sia stata trovata chiusa, perché il canale telematico determina una diffusione capillare e un’indiscriminata propagazione del danno al carattere distintivo del marchio [confezioni di prodotti dolciari recanti l’etichetta e il marchio Nutella].