Nel sequestro conservativo chiesto dalla curatela in funzione dell’azione di responsabilità ex artt. 2476 c.c. e 146 l. fall. contro gli amministratori che abbiano proseguito l’attività dopo la perdita integrale del capitale, le esigenze di cautela del futuro ristoro prevalgono su quella di una più analitica individuazione dei singoli danni, sicché, quando la documentazione sociale consegnata alla curatela sia incompleta, il sequestro può essere autorizzato fino a concorrenza dell’intera differenza tra passivo accertato e attivo realizzato nel fallimento, in applicazione del criterio equitativo dell’art. 2486, comma 3, c.c.
Integra *mala gestio* la restituzione ai soci, in una situazione di evidente squilibrio finanziario della società, di finanziamenti [per somme prelevate in contanti dai conti sociali] che, in quanto concessi quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, sono postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. e non possono essere rimborsati, neppure in parte.
Ai fini della responsabilità può ritenersi amministratore di fatto della s.r.l. [il coniuge dell’amministratore unico] chi abbia partecipato attivamente alle principali scelte gestionali, in particolare nei rapporti con i terzi e nella gestione dei beni aziendali, e abbia avuto libero accesso ai conti correnti sociali prelevandone ingenti somme, specie quando si sia qualificato tale nei verbali di audizione resi al curatore.
Sotto il profilo soggettivo del *periculum in mora*, la condotta degli amministratori consistente nella distrazione dei beni dell’attivo, agevolata dall’irregolare tenuta delle scritture contabili e dall’omessa svalutazione di poste attive di bilancio, è sintomatica del pericolo che essi compiano atti di dispersione del proprio patrimonio nelle more del giudizio di merito [specie quando abbiano dichiarato di operare tramite un conto estero per sottrarsi ai pignoramenti dei creditori].
Per la concessione del sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. occorre la coesistenza del *fumus boni iuris*, inteso come probabile fondatezza della pretesa creditoria secondo un giudizio sommario e prognostico, e del *periculum in mora*, inteso come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Il *periculum* può essere desunto alternativamente da elementi oggettivi, relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, o soggettivi, relativi al comportamento del debitore che lasci temere atti di depauperamento, senza che le due categorie di presupposti debbano concorrere.