La censura afferente alla pretesa percezione sine titulo di compensi professionali da parte di un amministratore, ove non vengano tratteggiati gli estremi di un atto di mala gestio in termini di inadempimento dei doveri incombenti all’amministratore nella sua qualità, e la società attrice non abbia mai allegato la ricorrenza di un’ipotesi distrattiva a carico del medesimo, riconoscendo anzi che i pagamenti contestati fossero stati regolarmente deliberati e attuati dal soggetto all’uopo preposto, va ricondotta nell’alveo dell’art. 2033 c.c., attenendo la doglianza all’assenza di una valida causa giustificatrice del pagamento, che è ciò che caratterizza la fattispecie dell’indebito oggettivo, proponibile nei confronti dell’accipiens.
In tema di ripetizione dell’indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Ne consegue che la produzione in giudizio delle fatture emesse dal professionista e della documentazione attestante il relativo pagamento tramite bonifico bancario è idonea a dimostrare unicamente l’avvenuto pagamento, ma non anche la natura indebita dell’esborso.
La disposizione dell’’art. 96 comma 3 c.p.c., nell’interpretazione avvallata da Corte Cost. n. 152/2016, presuppone l’accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza della propria impostazione difensiva.