La tutela dei segreti industriali presuppone la puntuale e specifica individuazione delle informazioni asseritamente protette; la generica indicazione di categorie eterogenee (quali esigenze del cliente, rapporti commerciali, specifiche tecniche e condizioni economiche) non consente di identificare il bene giuridico tutelato e comporta il rigetto della domanda.
Non integra il requisito della “secretazione” l’adozione di misure meramente ordinarie, quali l’accesso ai sistemi informatici mediante password, ove non siano predisposte cautele specifiche idonee a proteggere le informazioni riservate e a impedirne l’acquisizione o la diffusione non autorizzata.
La nozione di segreto industriale richiede la compresenza dei requisiti di segretezza, valore economico e adeguate misure di protezione, mentre la mera riservatezza attiene a informazioni non note ai concorrenti ma prive di tali requisiti e rileva, al più, sul piano della concorrenza sleale.
Non possono qualificarsi come segreti industriali le informazioni relative alle esigenze del cliente e alle caratteristiche dei servizi richiesti quando esse siano oggetto di una procedura competitiva o comunque rese conoscibili ai partecipanti alla gara.
La configurabilità della violazione di segreti industriali e della concorrenza sleale interferente richiede la prova dell’effettivo utilizzo, da parte del convenuto, delle informazioni asseritamente riservate, non essendo sufficiente la mera possibilità o astratta idoneità delle stesse a conferire un vantaggio competitivo. In presenza di una procedura competitiva tra più operatori, la perdita del cliente o dell’appalto non è imputabile alla condotta del concorrente in mancanza di prova del nesso causale tra l’asserito illecito e l’esito della gara, non potendo tale esito essere ricondotto in via presuntiva alla partecipazione del convenuto.