L’indicazione negli atti difensivi di precedenti giurisprudenziali inesistenti o di contenuto diverso da quello riportato, frutto di ricerche affidate a uno strumento di intelligenza artificiale [ChatGPT] senza verifica, non giustifica di per sé la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando i riferimenti siano stati addotti a sostegno di una linea difensiva rimasta immutata sin dal primo grado e non siano finalizzati a influenzare il collegio: non ricorre il primo comma se la parte istante non allega, neppure genericamente, i danni subiti, né il terzo comma, che presuppone la mala fede o la colpa grave e l’abusività della condotta processuale.
Accertata la violazione dei diritti d’autore, sono solidalmente responsabili ai sensi dell’art. 2055 c.c. tutti i soggetti della catena distributiva dei prodotti contraffatti, compreso il rivenditore al dettaglio, sul quale grava, in base alla diligenza professionale, l’onere di verificare la liceità dei prodotti acquistati per la rivendita; poiché la colpa è richiesta soltanto per la tutela risarcitoria, l’inibitoria cautelare può essere estesa anche ai rivenditori che ignoravano il plagio.
Costituisce contraffazione di marchio la riproduzione su capi di abbigliamento del segno figurativo registrato dall’autore [che ne costituisce anche la firma] unitamente alle sue vignette, perché il marchio non può che essere contraffatto mediante la sua riproduzione non autorizzata, anche quando non svolga la funzione di contraddistinguere i capi stessi.
La cessazione della vendita dei prodotti contraffatti dopo la notifica del ricorso cautelare non esclude il *periculum in mora*, perché non elimina la possibilità che il resistente li riproponga in un secondo momento.
L’esibizione delle scritture contabili e della documentazione commerciale è un mezzo di prova tipico del giudizio di merito e non può essere ordinata nel procedimento cautelare.