Ricerca Sentenze
Tribunale di Firenze, 14 Marzo 2025

Precedenti inesistenti generati dall’intelligenza artificiale, art. 96 c.p.c. e inibitoria contro i rivenditori

Tribunale di Firenze, 14 Marzo 2025
Precedenti inesistenti generati dall’intelligenza artificiale, art. 96 c.p.c. e inibitoria contro i rivenditori

L’indicazione negli atti difensivi di precedenti giurisprudenziali inesistenti o di contenuto diverso da quello riportato, frutto di ricerche affidate a uno strumento di intelligenza artificiale [ChatGPT] senza verifica, non giustifica di per sé la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando i riferimenti siano stati addotti a sostegno di una linea difensiva rimasta immutata sin dal primo grado e non siano finalizzati a influenzare il collegio: non ricorre il primo comma se la parte istante non allega, neppure genericamente, i danni subiti, né il terzo comma, che presuppone la mala fede o la colpa grave e l’abusività della condotta processuale.

Accertata la violazione dei diritti d’autore, sono solidalmente responsabili ai sensi dell’art. 2055 c.c. tutti i soggetti della catena distributiva dei prodotti contraffatti, compreso il rivenditore al dettaglio, sul quale grava, in base alla diligenza professionale, l’onere di verificare la liceità dei prodotti acquistati per la rivendita; poiché la colpa è richiesta soltanto per la tutela risarcitoria, l’inibitoria cautelare può essere estesa anche ai rivenditori che ignoravano il plagio.

Costituisce contraffazione di marchio la riproduzione su capi di abbigliamento del segno figurativo registrato dall’autore [che ne costituisce anche la firma] unitamente alle sue vignette, perché il marchio non può che essere contraffatto mediante la sua riproduzione non autorizzata, anche quando non svolga la funzione di contraddistinguere i capi stessi.

La cessazione della vendita dei prodotti contraffatti dopo la notifica del ricorso cautelare non esclude il *periculum in mora*, perché non elimina la possibilità che il resistente li riproponga in un secondo momento.

L’esibizione delle scritture contabili e della documentazione commerciale è un mezzo di prova tipico del giudizio di merito e non può essere ordinata nel procedimento cautelare.

Data Sentenza: 14/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alessandro Ghelardini
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 11053 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/10/2026
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

Mostra tutto
logo