Le modificazioni dello statuto di una fondazione la cui personalità giuridica è riconosciuta direttamente dalla legge non sono soggette al procedimento di approvazione previsto dagli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 361/2000, perché in tal caso viene meno il presupposto del controllo sostanziale e discrezionale rimesso all’autorità prefettizia; esse restano tuttavia sottoposte ai diversi controlli previsti dalla normativa speciale, come [l’approvazione del Ministero vigilante prevista dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 509/1994 per gli enti previdenziali privatizzati].
L’art. 4 d.P.R. n. 361/2000, pur contemplando l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modificazioni dello statuto delle fondazioni, non attribuisce a tale iscrizione valore di pubblicità costitutiva, perché non la eleva espressamente a condizione di efficacia delle modificazioni né richiama le prescrizioni dell’art. 1 del medesimo decreto.
L’approvazione delle modifiche statutarie di una fondazione da parte dell’autorità di vigilanza costituisce un provvedimento di controllo tutorio, avente a oggetto la legittimità, l’opportunità e la convenienza dell’atto, e ha effetto retroattivo, sicché le modifiche approvate sono efficaci dalla data della loro adozione da parte dell’organo competente della fondazione.