L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore o del liquidatore, che si ritiene esperibile anche nelle società di persone, non è proponibile per difetto di legittimazione attiva quando il danno lamentato costituisca il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, come nel caso [dell’omesso versamento nelle casse sociali del prezzo ricavato dalla vendita di un immobile della società], perché l’azione esige che il socio sia stato danneggiato direttamente. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota non costituiscono danno diretto, perché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino alla loro distribuzione e la quota è un bene distinto dal patrimonio sociale.
La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., norma eccezionale e di stretta interpretazione, non si applica all’azione individuale di responsabilità, di natura extracontrattuale, promossa dal socio o dal terzo direttamente danneggiati, perché tale azione non è esercitata dalla società, non tutela il patrimonio sociale, non richiede deliberazioni degli organi sociali e non è soggetta all’influenza dell’amministratore, sicché manca il conflitto di interessi strutturale che giustifica la sospensione.
La domanda con cui il socio lamenta [condotte distrattive compiute dall’amministratore sul conto corrente personale del socio stesso, in virtù di un rapporto fiduciario di natura familiare] va qualificata come azione aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c., soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, poteva conoscere l’illecito, il danno e il nesso causale; la conoscenza deve presumersi quando il socio abbia ricevuto dalla banca le informative e gli estratti conto da cui risultavano le movimentazioni.