Al fine di accertare tempestivamente la perdita del capitale sociale e di adottare le misure conseguenti, gli amministratori sono tenuti a conoscere le condizioni patrimoniali della società non soltanto al momento della redazione del bilancio, ma in modo continuativo, e la soglia di attenzione deve essere massima quando [il capitale sia stato perduto per una progressiva erosione protrattasi negli anni e non per un evento improvviso]. Nel bilancio, e in particolare nella nota integrativa, gli amministratori devono dare conto anche dei fatti significativi verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e prima della presentazione del bilancio all’assemblea.
La responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, sicché l’attore deve provare il rapporto gestorio e il danno e allegare l’inadempimento qualificato, specificato con riferimento ai singoli atti di mala gestio. Quando siano contestati pagamenti, prelievi o altri atti distrattivi, è sufficiente la prova dell’uscita di cassa e della sua irrecuperabilità, e spetta agli amministratori dimostrarne l’inerenza all’interesse sociale; provata l’inerenza, torna a carico dell’attore la prova dell’eventuale simulazione, della non rispondenza al vero dei rapporti sottostanti o della loro illiceità.
La transazione conclusa dal danneggiato con alcuni dei condebitori solidali convenuti in giudizio scioglie il vincolo di solidarietà e genera una responsabilità scissa, per effetto della quale il condebitore transigente risponde in via esclusiva della porzione di danno corrispondente alla propria quota di partecipazione, risarcita nella misura concordata, senza poter essere chiamato a rispondere della porzione ulteriore, mentre i condebitori non transigenti continuano a rispondere in solido tra loro della parte residua del danno, al netto della quota imputata al transigente, e non possono riversare su quest’ultimo alcuna parte del debito rimasto a loro carico.