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Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2025

Storno di dipendenti e sottrazione di segreti: competenza della sezione impresa e conferma della descrizione

Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2025
Storno di dipendenti e sottrazione di segreti: competenza della sezione impresa e conferma della descrizione

Quando le condotte contestate all’ex dipendente consistono nella sua compartecipazione all’illecito extracontrattuale commesso dal concorrente, e in particolare nella sottrazione di pretesi segreti industriali, sussiste la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, perché la domanda non riguarda l’autonomo comportamento del dipendente contrario ai doveri di fedeltà ex art. 2105 c.c. [nella specie, era stata eccepita la competenza del giudice del lavoro].

Il materiale acquisito con la descrizione che contenga anche informazioni riservate delle parti descritte può essere secretato ex art. 121 ter c.p.i., consentendone l’accesso ai soli difensori con obbligo di riservatezza e con divieto di comunicare o trasmettere i documenti o le informazioni alle parti assistite e ai terzi. Il materiale manifestamente estraneo alla controversia, che non presenta alcun valore probatorio anche solo potenziale, va espunto dal procedimento e integralmente secretato.

Le spese relative alla descrizione giudiziale sono rimesse al futuro giudizio di merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.i. e 669 octies c.p.c. Le spese della domanda cautelare ex artt. 2598 c.c. e 700 c.p.c., fondata su una fattispecie di concorrenza sleale processualmente autonoma per causa petendi e petitum rispetto al ricorso per descrizione e all’inibitoria a tutela della privativa, vanno invece regolate già nella fase cautelare, tenuto conto della natura anticipatoria del provvedimento; in caso di rinuncia a tale domanda e in assenza di accordo tra le parti, esse sono poste a carico della parte rinunciante, ai sensi degli artt. 306, comma 4, e 669 octies, comma 7, c.p.c.

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte, almeno quando si tratti della tutela di privative industriali, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. La misura, infatti, è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito cui è strumentale, sia rimedio di natura cautelare, perché la sua concessione è subordinata al rischio di dispersione della prova.

L’apprezzamento del fumus per la concessione della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive (accertamento di uno stato di fatto) e delle finalità del mezzo (acquisizione preventiva di dati e documenti), può ritenersi soddisfatto da un indice di probabilità della violazione più ridotto rispetto a quello necessario per l’adozione di misure cautelari più invasive, quali il sequestro o l’inibitoria, che incidono direttamente sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario.

In sede di conferma della descrizione, la verifica degli esiti della misura ha carattere meramente formale e si arresta alla rilevanza e alla formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res extensa, cioè la natura e la tipologia dei documenti), senza estendersi all’indagine del loro contenuto (c.d. res cogita, cioè se gli elementi contenuti nei documenti supportino un giudizio di illiceità della condotta). La valutazione del fumus è quindi condizionata soltanto dal carattere non artefatto delle allegazioni relative ai presupposti del procedimento (titolarità di un diritto di proprietà industriale e deduzione della sua violazione) e dall’esito non totalmente nullo della descrizione, ossia dall’astratta idoneità del materiale acquisito a costituire prova, nel giudizio di merito, della lamentata violazione, la cui effettività resta rimessa a quel giudizio.

Data Sentenza: 17/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Aldo Tiberti
Registro: RG 9765 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Wilma Zanin
Wilma Zanin

Avvocato del Foro di Milano con pluriennale esperienza nel diritto della proprietà industriale e intellettuale. Collabora presso lo Studio Legale Avv. Carlo Sala

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