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Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2025

Diritto di controllo e ispezione del socio di s.r.l. e sua tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2025
Diritto di controllo e ispezione del socio di s.r.l. e sua tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l’obbligo della società di consentirne l’esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l’informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell’attività ispettiva — e, all’esito di questa, l’estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.

L’obbligo della società di consentire al socio l’attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall’amministratore nell’adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.

Il diritto d’ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l’esercizio del diritto trasmoda nell’abuso; la buona fede deve permeare tanto l’esercizio dei diritti quanto l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell’attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l’interesse all’ispezione.

Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l’inadempimento della società all’obbligo di consentire l’ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all’informazione di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all’ordine giudiziale, salva l’adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.

Data Sentenza: 17/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro: RG 44338 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/06/2026
Massima a cura di: Fabrizio Marchetti
Fabrizio Marchetti

Avvocato in Udine e Pordenone. Ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine. Ha svolto attività di consulente legale esterno in favore di una società per azioni friulana appartenente ad una holding internazionale. All’attività professionale rivolta principalmente alle imprese nei settori del diritto civile e commerciale, ha affiancato un percorso di specializzazione conseguendo con il massimo dei voti il Master in Diritto Penale dell’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Master in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova. Ha inoltre conseguito con il massimo dei voti i corsi di perfezionamento in Gestione della Crisi d'Impresa presso l'Università degli Studi di Firenze e in Responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale presso l'Università degli Studi di Milano. Collabora con Giurisprudenza delle Imprese dal 2021.

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