In tema di diritto del socio di ottenere la convocazione dell’assemblea per deliberare su determinati argomenti, la norma di cui all’art. 2367 c.c. non prevede alcuna forma particolare per la richiesta di convocazione dell’assemblea e dunque la domanda può pervenire anche a mezzo di un procuratore; la norma inoltre non prevede un termine per la convocazione che deve essere eseguita “senza ritardo”.
L’oggetto dello scrutinio del Tribunale ex art. 2367 comma 2 c.c. non è l’opportunità che l’assemblea assuma determinate deliberazioni, ma semplicemente la legittimità della domanda. La richiesta del socio di convocare l’assemblea per la sostituzione degli organi gestori è certamente ammissibile e la convocazione doverosa.