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Tribunale di Milano, 9 Giugno 2025, n. 4692/2025

Boicottaggio primario, abuso di posizione dominante e sviamento di clientela tramite l’ex collaboratore

Tribunale di Milano, 9 Giugno 2025, n. 4692/2025
Boicottaggio primario, abuso di posizione dominante e sviamento di clientela tramite l’ex collaboratore

La decisione del produttore di non rinnovare il contratto di distribuzione esclusiva alla scadenza e di affidare la distribuzione ad altri operatori costituisce boicottaggio primario, che non è di per sé illecito in quanto espressione di autonomia negoziale e integra l’illecito concorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c. soltanto quando provenga da un’impresa titolare di una posizione dominante sul mercato di riferimento. Spetta quindi all’attore allegare e provare il mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto e geografico, e la posizione dominante del produttore; tale posizione va esclusa quando nel mercato operi una pluralità di produttori concorrenti, per alcuni dei quali lo stesso distributore escluso svolga attività di distribuzione.

La realizzazione di un illecito antitrust per abuso di posizione dominante presuppone che l’autore della condotta rivesta una posizione dominante nel mercato di riferimento e che la condotta rappresenti uno sfruttamento abusivo di tale posizione; entrambe le condizioni debbono essere oggetto di positivo accertamento. L’esistenza di una posizione dominante non è di per sé illecita, essendo vietato soltanto il suo abuso; sull’impresa che ne sia titolare grava una speciale responsabilità, che le impedisce di adottare comportamenti generalmente consentiti in un regime di libero mercato e le impone scelte atte a favorire lo sviluppo di una concorrenza assente o indebolita.

Non costituiscono segreti commerciali tutelabili ex art. 98 c.p.i. gli elenchi di strutture sanitarie, corredati dei nominativi dei medici e talvolta di recapiti telefonici o di posta elettronica, privi di dati sulle offerte formulate, sulle trattative in corso, sui contratti stipulati e sui prodotti forniti, perché non offrono informazioni commerciali qualificate idonee ad attribuire al concorrente un significativo vantaggio competitivo; né costituiscono know-how del distributore i dati sulle installazioni dei prodotti presso i clienti finali che il contratto di distribuzione gli imponeva di trasmettere al produttore.

L’imprenditore che si avvalga della collaborazione di un soggetto che abbia violato l’obbligo di fedeltà verso il precedente committente non compie per ciò solo atti di concorrenza sleale, perché occorre l’appropriazione, per il tramite del collaboratore infedele, di notizie riservate nell’esclusiva disponibilità del concorrente. La predisposizione di offerte di vendita per conto del concorrente da parte dell’ex collaboratore, non vincolato da patti di non concorrenza, rientra quindi nell’utilizzo lecito delle competenze e delle conoscenze proprie del suo patrimonio professionale, in mancanza della prova dello sfruttamento di informazioni qualificate o di trattative avviate dal precedente committente.

Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale costituito esclusivamente dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, perché altrimenti si vanificherebbe la libertà del lavoratore e si attribuirebbe al precedente datore di lavoro una rendita parassitaria. Integra invece concorrenza sleale l’appropriazione e l’utilizzo da parte dell’ex dipendente di un complesso organizzato e strutturato di informazioni aziendali che, pur non costituendo segreti commerciali, superi la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo e configuri una banca dati capace di fornire al concorrente un vantaggio competitivo.

L’art. 2598 c.c. non vieta a chi intenda operare sul medesimo mercato del precedente datore di lavoro di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori, mentre è illecito servirsi della rete commerciale e dei contatti del concorrente per intrattenere rapporti unicamente o in misura considerevole con i suoi fornitori e clienti. L’illiceità va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento: è contraria alla correttezza professionale l’acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro resa possibile dalle conoscenze riservate acquisite, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni di quei clienti.

La sottrazione di dati dagli archivi informatici di un concorrente contenenti un mero schedario nominativo dei clienti (mailing list), privo di altri dettagli utili e qualificanti per l’attività aziendale, e la rivelazione a terzi e l’utilizzo dei medesimi dati costituiscono condotte idonee ad attuare un contatto finalizzato a un eventuale storno di clientela, ma non attengono né interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Data Sentenza: 09/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Idamaria Chieffo
Registro: RG 536 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Umberto Pallini Gervasi
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