La parte che, avendo già pagato il prezzo, abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. sostitutiva del contratto di cessione di quote di s.r.l. può cedere, anche a titolo di donazione, la propria posizione contrattuale attiva senza il consenso del contraente ceduto, perché la cessione comporta soltanto il mutamento del soggetto destinatario delle prestazioni ancora dovute. Quando però il trasferimento delle quote resti subordinato al rispetto delle clausole statutarie di prelazione e gradimento, la cessione ha a oggetto un diritto di aspettativa al trasferimento delle quote, sicché la donazione è valida nella parte in cui trasferisce tale diritto e inefficace nella parte in cui attribuisce ai donatari il subentro in tutti i diritti, obblighi, azioni ed eccezioni del donante come se il trasferimento si fosse già perfezionato.
Finché il trasferimento delle quote disposto dalla sentenza ex art. 2932 c.c. non si sia perfezionato con l’adempimento delle procedure statutarie di prelazione e gradimento, non può operare la confusione tra la posizione dei donatari, quali coeredi dell’obbligato al trasferimento, e quella di creditori del trasferimento acquisita con la donazione, perché la confusione richiede la definitività della riunione delle due qualità in capo allo stesso soggetto.
Le clausole statutarie di prelazione e gradimento hanno efficacia reale nei confronti della società e dei soci, e il coerede del socio defunto, divenuto socio per successione e obbligato pro quota al trasferimento disposto dalla sentenza ex art. 2932 c.c., ha interesse a farne valere il mancato rispetto.
Spetta alla sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, la controversia sulla nullità o inefficacia della donazione di diritti relativi a partecipazioni sociali, quando l’atto sia destinato a incidere sull’assetto societario, anche se la domanda principale abbia a oggetto la validità della donazione.
La partecipazione in s.r.l. caduta in comunione ereditaria è divisibile, e gli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c. che obbligava il socio defunto al trasferimento di parte della sua quota gravano pro quota su ciascun coerede, che può quindi disporre idealmente della propria quota.