Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la consulenza tecnica d’ufficio contabile che, applicando i principi contabili, rettifichi i bilanci della società fallita costituisce valido fondamento della decisione quando le contestazioni dell’amministratore convenuto si risolvano in mere allegazioni prive di riscontro documentale. In particolare, è corretta la svalutazione, secondo il principio di competenza, del credito verso una società collegata all’amministratore per versamenti privi di documentazione giustificativa, e la capitalizzazione di costi di ricerca, pubblicità, software e sviluppo richiede la prova dei presupposti previsti dai principi contabili; l’onere di produrre i contratti e le fatture che giustificherebbero tali poste grava sull’amministratore, che poteva chiederne l’esibizione, mentre il curatore, quale pubblico ufficiale, attesta il loro mancato reperimento nella contabilità.
Nel giudizio di responsabilità contro l’amministratore della società fallita fanno stato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti nel giudizio revocatorio, sulle condotte che hanno determinato il dissesto [nella specie, finanziamenti a società collegate, prelievo di compensi superiori a quelli deliberati, acquisti antieconomici da società riferibili all’amministratore e prosecuzione dei costi dopo l’affitto dei rami d’azienda].
Le scelte imprenditoriali dell’amministratore non sono sindacabili nel merito, ma il giudice può valutare l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive che la scelta richiedeva; non sono coperte dalla business judgement rule operazioni prive di adeguata giustificazione economica, finanziamenti infragruppo non documentati, prelievi eccedenti il compenso deliberato e operazioni gestionali che aggravino il dissesto.
Il giudice istruttore, nell’esercizio dei poteri di direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., può stabilire non solo i termini ma anche le modalità di deposito delle osservazioni dei consulenti di parte alla consulenza tecnica d’ufficio, prescrivendone il deposito telematico per assicurarne la conoscibilità da parte di tutte le parti, conformemente all’art. 90, comma 3, disp. att. c.p.c.; l’onere del deposito grava sulla parte, che vi provvede a mezzo del difensore.
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha efficacia di giudicato né di vincolo nel giudizio civile di risarcimento e non inverte l’onere della prova, ma costituisce un elemento di prova di cui il giudice civile può tenere conto nella valutazione complessiva delle risultanze.