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Corte d'appello di Genova, 11 Gennaio 2024, n. 32/2024

Recesso ad nutum dell’associante nell’associazione in partecipazione a tempo indeterminato e diritti dell’associato

Corte d'appello di Genova, 11 Gennaio 2024, n. 32/2024
Recesso ad nutum dell’associante nell’associazione in partecipazione a tempo indeterminato e diritti dell’associato

Nell’associazione in partecipazione priva di limite di durata è ammissibile la previsione contrattuale della facoltà di recesso ad nutum dell’associante, salvo preavviso. Il recesso così esercitato è valido ed efficace anche in assenza di una condotta illecita dell’associato; all’associato spettano soltanto gli utili maturati fino al recesso e la restituzione dell’apporto e, se il preavviso non è stato dato, gli utili che avrebbe conseguito nel periodo di preavviso.

L’associato in partecipazione partecipa agli utili quale corrispettivo del suo apporto e alle perdite nei limiti dell’apporto (artt. 2549 e 2553 c.c.); cessata l’associazione, può pretendere soltanto la liquidazione di una somma di denaro corrispondente alla quota di utili spettante e all’entità dell’apporto, secondo l’esito positivo o negativo dei risultati. Quando l’apporto consiste esclusivamente nell’opera lavorativa [senza vincolo di subordinazione], l’associato non può ottenere la restituzione delle spese sostenute per la conduzione dell’impresa, che non sono riconducibili all’apporto convenuto e senza le quali gli utili percepiti non si sarebbero prodotti.

L’art. 2289 c.c., che disciplina la liquidazione della quota del socio uscente da società di persone, riguarda il rapporto sociale e resta estraneo alle pretese restitutorie fondate sul contratto di associazione in partecipazione. L’esclusione del socio dalla società e il recesso dal contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le stesse parti sono vicende distinte, perché la prima attiene al rapporto sociale e il secondo al contratto di associazione.

L’interposizione fittizia di persona presuppone un’intesa trilaterale, con la partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio. Il pactum fiduciae presuppone il trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, e va escluso quando il fiduciario abbia acquistato [l’azienda] direttamente dal terzo e non risulti assunto alcun obbligo di ritrasferimento o di destinazione degli utili.

Il motivo d’appello privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, che si limiti a riprodurre atti e documenti senza censurarne specificamente le ragioni, è infondato al limite dell’inammissibilità. La richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale mera conseguenza dell’accoglimento del gravame non costituisce autonomo motivo di appello.

Data Sentenza: 11/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Rosella Silvestri
Relatore: Riccardo Baudinelli
Registro: RG 311 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: gabriella.romano
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