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Corte d'appello di Bari, 5 Maggio 2025, n. 645/2025

Difetto di legittimazione e di interesse dell’ex socio a impugnare delibere consiliari e atti sociali

Corte d'appello di Bari, 5 Maggio 2025, n. 645/2025
Difetto di legittimazione e di interesse dell’ex socio a impugnare delibere consiliari e atti sociali

L’ex socio che abbia volontariamente ceduto le proprie quote verso corrispettivo non è legittimato a impugnare ai sensi dell’art. 2388, co. 4, c.c. la deliberazione del consiglio di amministrazione [che abbia autorizzato la vendita del compendio immobiliare sociale] quando la perdita della qualità di socio sia derivata dall’atto di cessione delle quote, mai impugnato, e non sia diretta conseguenza della delibera. Difetta altresì il suo interesse a impugnare una delibera la cui eventuale nullità non gli farebbe riacquistare la qualità di socio né gli apporterebbe alcun vantaggio diretto.

Il socio di una società di capitali riceve una tutela diretta del proprio interesse a preservare il patrimonio sociale limitatamente ai rapporti interni con l’ente, mentre nei rapporti esterni tale tutela è solo indiretta e mediata, perché il suo interesse è meramente riflesso di quello della società. L’azione di nullità dei negozi posti in essere dalla società può quindi essere esercitata solo dall’ente: il socio è terzo rispetto a tali atti e non è titolare di un interesse autonomo che lo legittimi all’azione generale di cui all’art. 1421 c.c., la quale presuppone in capo al terzo un interesse concreto e attuale a non subire un pregiudizio dal contratto viziato, mentre l’eventuale effetto pregiudizievole dell’atto dispositivo si produce in via diretta sul patrimonio sociale e solo in via indiretta nella sfera giuridica dei singoli soci.

Difetta l’interesse concreto e attuale dell’ex socio a far dichiarare la nullità del contratto con cui la società abbia alienato beni sociali alla società che l’ha poi incorporata, perché la fusione per incorporazione realizza una successione a titolo universale, con l’estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa dell’incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, sicché anche all’esito della declaratoria di nullità la proprietà dei beni resterebbe in capo all’incorporante.

La nullità prevista dall’art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 per la vendita di un bene culturale in difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 56 del medesimo decreto è relativa e può essere fatta valere soltanto dal Ministero competente al rilascio dell’autorizzazione.

Ai fini dell’annullamento della transazione ai sensi dell’art. 1969 c.c. rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa, e quindi antecedente logico della transazione, e non anche quello che cade su una questione che sia stata o avrebbe potuto essere oggetto di controversia; l’oggetto della lite transatta e il suo antecedente logico si desumono dal tenore dell’atto e in particolare dalle sue premesse. L’annullamento per errore di diritto sulla validità del titolo presuppone in ogni caso la prova della nullità del titolo stesso.

L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., anche con riferimento alla domanda di nullità di un contratto ai sensi dell’art. 1421 c.c., deve essere concreto e attuale e richiede che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, ovvero che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile. Mentre per le parti contraenti l’interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell’attitudine del contratto a incidere nella loro sfera giuridica, il terzo che agisca ai sensi dell’art. 1421 c.c. deve dimostrare la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto; l’interesse resta escluso ove il giudizio sia strumentale alla soluzione, soltanto in via di massima o accademica, di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

La legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 81 c.p.c. si valuta secondo la prospettazione della domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, e manca ogni volta che dalla stessa prospettazione emerga che il diritto vantato non gli appartiene; la titolarità effettiva del diritto attiene invece al merito, può essere negata dal convenuto con una mera difesa non soggetta a decadenza ed è rilevabile d’ufficio, al pari del difetto di legittimazione.

Il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio e va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole. Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno pertanto liquidate contestualmente alla decisione del merito, perché l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite.

La condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. ha funzione anche e soprattutto sanzionatoria dell’abuso del processo, non richiede la domanda di parte né la prova del danno ed è giustificata ove nel comportamento della parte soccombente si ravvisi la colpa grave, consistente nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda; essa può essere pronunciata anche quando il giudizio sia definito senza decisione sul merito [per difetto di interesse e di legittimazione ad agire].

Data Sentenza: 05/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Binetti
Relatore: Maristella Sardone
Registro: RG 224 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Antonio Strino
Antonio Strino

Senior Associate presso lo studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati in Milano. Laureato con lode presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2019. Avvocato dal 2021.

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