L’abuso di maggioranza, figura di creazione giurisprudenziale, segna il limite posto dall’ordinamento al principio maggioritario che governa il funzionamento degli organi collegiali societari. Al giudice è precluso un sindacato sulla preferibilità delle opzioni e degli interessi perseguiti dalla maggioranza rispetto a quelli della minoranza, così come ogni valutazione di merito ex post sull’opportunità delle scelte di gestione e di programmazione sottese alla delibera; il mero sacrificio degli interessi della minoranza correlato a vantaggi per la maggioranza è un effetto fisiologico del meccanismo maggioritario. Oggetto di verifica è l’eventuale uso distorto e antisociale della discrezionalità della maggioranza, da condursi alla luce del principio di esecuzione secondo buona fede desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c., cui i soci devono attenersi nelle determinazioni assunte durante il rapporto associativo, che sono atti di esecuzione del contratto sociale.
Un primo indice di abuso può ravvisarsi nell’assenza di qualsiasi giustificazione della delibera nell’interesse della società, quando il voto è ispirato al perseguimento di un interesse personale dei soci di maggioranza antitetico a quello sociale. L’interesse sociale al risultato del voto è un rilevante elemento di riscontro, che tuttavia non è dirimente, perché anche una delibera conforme all’interesse sociale può essere abusiva quando costituisce il risultato di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a ledere i diritti di partecipazione e gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza uti singuli; ciò accade quando il voto determinante del socio di maggioranza è espresso allo scopo precipuo ed esclusivo di ledere gli interessi degli altri soci oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza.
L’aumento di capitale è in sé un accadimento della vita sociale inidoneo ad arrecare nocumento alla società e produttivo di effetti favorevoli, nella misura in cui ne incrementa la patrimonializzazione. L’eventuale interesse specifico ulteriore perseguito dalla maggioranza è un dato neutro per la società, che conserva interesse all’aumento [anche senza sovrapprezzo] perché per la compagine deliberante l’unico dato rilevante è l’entrata patrimoniale.
Persegue una finalità convergente con l’interesse sociale l’aumento di capitale deliberato per dotare il patrimonio sociale della liquidità necessaria a far fronte a richieste di rimborso di crediti da finanziamento dei soci esistenti, anche se eventualmente non esigibili in tutto o in parte, [in presenza di un indebitamento rilevante rispetto al patrimonio netto e in alternativa al ricorso al credito bancario o alla cessione di immobilizzazioni]. L’eventuale rimborso al socio richiedente senza la dovuta verifica della spettanza del credito è un post factum inidoneo a privare di fondamento giustificativo la delibera e può semmai fondare la responsabilità dell’organo gestorio che vi ha provveduto.
La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. prevista dall’art. 2467 c.c., quando ricorre l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o la maggiore ragionevolezza di un conferimento in luogo del finanziamento, impone di procrastinare l’esigibilità del credito restitutorio fino alla soddisfazione degli altri creditori sociali o al superamento della situazione di squilibrio. La temporanea inesigibilità dei crediti postergati lascia ferma l’opportunità di un aumento di capitale volto a dotare la società della capienza necessaria a soddisfarli quando diverranno esigibili; la ricapitalizzazione precipuamente diretta a superare lo squilibrio è legittima perché elimina il presupposto fattuale che attiva l’operatività del divieto, senza perseguire alcun fine illecito di elusione. L’eventuale indebito rimborso di debiti postergati è un posterius inidoneo a inficiare la legittimità della delibera e rileva semmai come condotta gestoria fonte di responsabilità per l’organo che l’ha attuata.
La diluizione della partecipazione dei soci di minoranza è un effetto naturale e fisiologico del legittimo esercizio del potere della maggioranza di deliberare l’aumento di capitale nell’interesse della società e della libera scelta dei soci di non sottoscriverlo. Esclusa l’assenza di ragioni oggettive che giustifichino l’aumento nell’interesse sociale, il socio che ne deduca l’abusività, in quanto volto a porlo di fronte all’alternativa tra un depauperamento personale e l’indebolimento delle proprie prerogative sociali, deve allegare e provare l’eccessiva onerosità dell’esborso imposto dalla sottoscrizione, in senso assoluto o in rapporto alla propria capienza economica al momento della delibera, e la consapevolezza di tale circostanza da parte dei soci il cui voto è risultato determinante.
Ai fini del giudizio di illiceità della delibera, intesa come diretta difformità da precetti inderogabili [quale la regola della postergazione], rileva l’oggetto della deliberazione. I motivi a essa dichiaratamente sottesi rilevano soltanto in un’ottica ex ante, per individuare gli interessi perseguiti ai fini della valutazione dell’abuso, oppure quale posterius relativo alla fase attuativa, ai fini dell’indagine sulla mala gestio. La prospettazione, nella memoria di replica, come autonomo motivo di invalidità di una circostanza dedotta fino ad allora quale mero indice dell’abuso introduce surrettiziamente nel thema decidendum un argomento nuovo dopo lo spirare dei termini per le attività assertive.
I versamenti dei soci diversi dai conferimenti, con i quali la società si procura le risorse per operare mediante sistematici prestiti dei soci in luogo del capitale di rischio [c.d. sottocapitalizzazione nominale], danno luogo a contratti di mutuo ai sensi degli artt. 1813 ss. c.c., caratterizzati dalla datio di una somma di denaro e dall’obbligo di restituzione del tantundem eiusdem generis, da iscrivere al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci. La natura infruttifera del finanziamento esclude la debenza di interessi e lascia intatta l’attitudine a generare un credito restitutorio; in mancanza di un termine di scadenza, il creditore può esigerne la restituzione in ogni momento ai sensi dell’art. 1183 c.c.