Nel giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di verità e correttezza, oggetto dell’accertamento è se l’iscrizione di un credito nell’attivo dello stato patrimoniale sia giustificata dalla documentazione contabile della società, restando estranei il merito della pretesa creditoria e la prescrizione del diritto alla restituzione. È correttamente iscritto come credito restitutorio l’importo dei versamenti di denaro che la società dimostra, con la documentazione contabile [schede contabili, fatture e prove dei bonifici], di aver eseguito in favore di un terzo in vista di un’operazione poi non conclusa.
È inammissibile la domanda [relativa alla mancata precisazione della natura di costi indeducibili iscritti in bilancio] proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tanto più se fondata su un’allegazione generica e priva di specificazione del tema di indagine.