Qualora l’atto costitutivo [di società cooperativa edilizia] subordini il recesso del socio all’approvazione dell’organo amministrativo, la mancata risposta della società alla dichiarazione di recesso si traduce in un rifiuto di provvedere che, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, vanifica il diritto di recesso; ne consegue l’applicazione dell’art. 1359 c.c., e la condizione di efficacia del recesso si considera avverata.
Il socio receduto da cooperativa edilizia ha diritto alla restituzione della quota sociale nel suo controvalore, delle spese comuni e degli anticipi versati per la costruzione degli alloggi [qualora l’alloggio non gli sia stato assegnato].
La sussistenza di una causa di esclusione del socio resta priva di rilievo, rispetto agli effetti del recesso, quando la società non abbia adottato alcuna delibera di esclusione.
Il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge, sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio e non ha natura contrattuale.
Il recesso convenzionale previsto dall’atto costitutivo della società cooperativa costituisce manifestazione della volontà negoziale, che può legittimamente disciplinarlo con clausole che ne determinino il contenuto, ammettendone l’esercizio in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo a determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o all’approvazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che tuttavia non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto e immotivato dell’approvazione, perché ciò contrasterebbe con i principi di correttezza e buona fede e vanificherebbe il diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 2437, comma 3, c.c., applicabile anche alle società cooperative, non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso.
Anche quando sia subordinato all’autorizzazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, il recesso resta un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto sociale, rispetto al quale la deliberazione dell’organo sociale opera come condizione di efficacia; la determinazione della società, pertanto, non assume la funzione di accettazione di una proposta del socio.