Il fallimento del debitore, dichiarato dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione del bilancio, è un fatto successivo che di norma indica che la perdita del credito esisteva già alla data di riferimento del bilancio e deve essere recepito, secondo il principio di competenza, nella valutazione del credito al presumibile valore di realizzo ai sensi dell’art. 2426, n. 8, c.c. L’iscrizione del credito al valore nominale, motivata con l’intento di attendere l’esito della verifica del passivo, viola le norme che governano la redazione del bilancio e lo rende non veritiero.
Gli amministratori che [approvato un bilancio che, per l’omessa svalutazione di un credito, occulta la perdita del capitale sociale] proseguono l’attività d’impresa in via ordinaria, assumendo nuovi debiti e compiendo operazioni non conservative, anziché convocare senza indugio l’assemblea ai sensi dell’art. 2447 c.c. o accertare la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, n. 4, c.c., violano l’art. 2486, comma 1, c.c. e rispondono in solido dell’aggravamento del dissesto ai sensi dell’art. 2486, comma 2, c.c.
Della predisposizione del bilancio di esercizio rispondono tutti i componenti del consiglio di amministrazione. I consiglieri privi di deleghe, tenuti ad agire in modo informato ai sensi dell’art. 2381 c.c., rispondono della prosecuzione illegittima dell’attività quando dall’esame delle scritture contabili avrebbero potuto e dovuto riscontrare anomalie qualificabili come segnali d’allarme sull’inattendibilità del bilancio e hanno omesso di intervenire ai sensi dell’art. 2392, comma 2, c.c.
I sindaci che rilasciano una relazione favorevole sul bilancio nonostante l’omessa svalutazione di un ingente credito verso un debitore fallito, senza rilevare la perdita del capitale sociale né segnalare agli amministratori la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 2447 c.c. e il venir meno della continuità aziendale, rispondono in solido con gli amministratori, ai sensi dell’art. 2407 c.c., del danno da prosecuzione dell’attività, perché la convocazione dell’assemblea (artt. 2406 e 2447 c.c.) o il ricorso al tribunale per la nomina del liquidatore (art. 2487, comma 2, c.c.) avrebbero evitato quella prosecuzione.
Il danno da prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento si liquida con il criterio della differenza dei netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., confrontando il bilancio rettificato dell’esercizio in cui la causa di scioglimento si è verificata e la situazione patrimoniale [redatta all’accesso alla procedura concorsuale], resi omogenei nei criteri di valutazione anche quanto alla svalutazione delle immobilizzazioni in prospettiva liquidatoria, e detraendo i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, determinabili in via presuntiva.
Il pregiudizio derivante da singole operazioni di gestione compiute nel periodo considerato è già compreso nel danno liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, sicché i relativi addebiti restano assorbiti.
Il credito risarcitorio verso gli amministratori e i sindaci è un credito di valore, da liquidare in moneta attuale con gli interessi compensativi. Della transazione conclusa da uno dei condebitori solidali si tiene conto riducendo il debito residuo dei non transigenti dell’importo pagato, imputato prima agli interessi e poi al capitale, se il transigente ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, e altrimenti in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
Le dimissioni degli amministratori che, sommandosi a quelle precedenti, fanno venir meno la maggioranza del consiglio di amministrazione hanno effetto, ai sensi dell’art. 2385 c.c., solo dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato nominato.
Gli amministratori privi di deleghe nelle società per azioni hanno l’obbligo, dettato dall’art. 2381 c.c., di agire in modo informato e, quindi, da un lato devono informarsi, esercitando i loro poteri di vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, dall’altro, laddove vengano a conoscenza, o siano tenuti a conoscere, condotte irregolari degli amministratori delegati, devono attivarsi per prevenirne o limitarne le conseguenze.
In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all’organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all’art. 2407 c.c., va inteso nel senso che l’attività di vigilanza dei sindaci deve essere sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l’eliminazione preventiva, o comunque l’attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.
Il criterio legale del valore presumibile di realizzazione dei crediti iscritti in bilancio deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi ex ante circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore; il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri e latere debitoris, senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore.
Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova del danno e del nesso di causalità con la condotta inadempiente degli amministratori, mentre spetta a questi ultimi provare la diligenza nella specifica operazione; nell’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, grava sull’attore la prova di tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, della responsabilità.