L’azione di cui all’art. 146 l.f., che cumula in sé l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2393 c.c. e l’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c., ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte attrice, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e 2697 c.c., ha solo l’onere di provare il titolo (la qualità di amministratore e di liquidatore) del convenuto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento (condotte specifiche tenute in violazione dei propri doveri di conservazione del patrimonio sociale) e il nesso causale (conseguente causazione di danno alla società e ai creditori sociali), mentre incombe sulla parte convenuta provare il corretto adempimento della propria obbligazione.
Quando l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dello stesso amministratore e sia, tuttavia, impossibile una ricostruzione analitica per l’incompletezza dei dati contabili – per omessa consegna della documentazione rilevante, ma anche a fronte della notevole discordanza rilevata tra il passivo contabilizzato e quello accertato in sede di verifica fallimentare già di per sé indicativa di una tenuta delle scritture contabili irregolare, tale da inficiarne la veridicità – o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, il danno risarcibile da imputare all’organo gestorio convenuto può essere equitativamente quantificato nella differenza dei netti patrimoniali, ovverosia in un importo pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimento e quello che la società aveva nel momento in cui avrebbe dovuto presentare istanza di auto-fallimento (come ora previsto espressamente all’art. 2486, comma 3, c.c.). Inoltre, qualora risulti che la società non avrebbe potuto essere proficuamente liquidata per l’assenza di assets liquidabili e la situazione di insolvenza – stante il carattere esorbitante dei debiti rispetto al patrimonio sociale -, il danno non può essere liquidato previa sottrazione dei costi di liquidazione, ma semplicemente considerando la perdita incrementale, senza epurarla dai suddetti costi.
Con riferimento all’esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari, a fini risarcitori, vanno considerati solo i pagamenti per i quali vi è prova che la società abbia estinto i debiti con mezzi propri e non il totale dei saldi contabili di bilancio dei “Debiti v. Banche”. Tali importi non sono contabilmente ricompresi nella differenza dei netti e, quindi, devono essere imputati separatamente all’amministratore quale ulteriore responsabilità risarcitoria, così come per il caso di omissione del versamento di tributi e contributi, con maturazione di interessi e sanzioni. L’amministratore è responsabile della differenza tra quanto corrisposto al creditore prima della procedura concorsuale e quanto quest’ultimo avrebbe ricavato nell’ambito della stessa procedura. Qualora i crediti privilegiati ammessi al passivo superino gli esborsi relativi a pagamenti preferenziali, questi ultimi costituiscono fonte di danno se il fallimento non ha attivo sufficiente per soddisfarli. In tale contesto trova applicazione il principio per cui il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale, cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori (nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale) e, pertanto, il pagamento preferenziale non è neutro e irrilevante dal punto di vista patrimoniale, ma, anzi, lo stesso arreca un danno al patrimonio sociale direttamente proporzionale alla falcidia che il credito pagato in violazione della par condicio creditorum avrebbe subito in seno alla procedura concorsuale.
In assenza di scritture contabili che consentano la ricostruzione dei movimenti intervenuti nel conto come esposto nel bilancio e, quindi, l’individuazione degli effettivi soggetti destinatari di tali somme, sebbene debba riconoscersi la responsabilità dell’amministratore per aver consentito prelevamenti illegittimi dei soci, tale danno non è oggetto di autonoma condanna dell’amministratore trattandosi di danno contabilmente ricompreso nella differenza dei netti.