La sospensione cautelare della deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2378, comma 3, c.c. è ammissibile anche quando la delibera sia stata integralmente eseguita, perché il termine «esecuzione» designa la più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’attività materiale di attuazione costituisce un momento soltanto eventuale. Possono pertanto essere sospese sia le delibere idonee a produrre effetti senza una specifica attività esecutiva, sia quelle già eseguite i cui effetti siano duraturi e perdurino al momento del provvedimento cautelare.
Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare la delibera di azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale per perdite, perché sarebbe logicamente incongruo, oltre che contrario all’art. 24, comma 1, Cost., ravvisare la causa del difetto di legittimazione proprio nel fatto che l’attore assume contrario alla legge e del quale chiede l’eliminazione degli effetti.
Sussiste il fumus boni iuris dell’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale quando la situazione patrimoniale posta a suo fondamento dia conto soltanto dell’importo complessivo del fondo svalutazione crediti, senza consentire di verificare la valutazione delle singole posizioni creditorie, e ricorrano obiettivi indici di difficile recuperabilità di un credito rilevante, tali da rendere plausibile un realizzo significativamente inferiore al valore iscritto.
Il periculum in mora per la sospensione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sussiste quando, in mancanza della cautela, il socio di minoranza che non abbia sottoscritto l’aumento sarebbe escluso con certezza dalla compagine sociale, subendo un pregiudizio superiore a quello che deriverebbe alla società dalla temporanea sospensione degli effetti della deliberazione.