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Tribunale di Milano, 9 Dicembre 2025

Sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. di partecipazioni sociali fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi

Tribunale di Milano, 9 Dicembre 2025
Sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. di partecipazioni sociali fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi

Anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra, al pari della revocatoria, nel perimetro di applicazione dell’art. 2905, secondo comma, c.c. e consente al creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni oggetto dell’atto che assume simulato e pregiudizievole per le sue ragioni. Il creditore che sostiene che partecipazioni sociali sono fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi può quindi chiederne il sequestro conservativo ai sensi della medesima norma.

Il sequestro conservativo previsto dall’art. 2905, secondo comma, c.c. mira a evitare che, nelle more dell’accertamento dell’inefficacia dell’atto, i beni siano acquistati da un subacquirente di buona fede, al quale il creditore non può opporre l’accoglimento della revocatoria ai sensi dell’art. 2901, quarto comma, c.c. La medesima esigenza di tutela ricorre per la simulazione, che non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415, primo comma, c.c.).

La titolarità apparente cui si riferisce l’art. 1415, primo comma, c.c. può derivare indifferentemente da un atto di alienazione del debitore (simulazione assoluta) o da un atto di acquisto (interposizione fittizia di persona), perché identici sono il pericolo derivante dalla successiva circolazione del bene nelle more dell’accertamento della titolarità effettiva e l’esigenza di protezione del creditore del vero proprietario.

Nel sequestro conservativo ai sensi dell’art. 2905, secondo comma, c.c. il periculum consiste nell’interesse del creditore a evitare l’infruttuosità dell’azione di merito per effetto della dismissione del bene oggetto del contratto simulato o della sua perdita di valore, e può essere provato con elementi oggettivi relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito o con elementi soggettivi tratti dal suo comportamento. L’apertura della liquidazione giudiziale delle società controllate non esclude il periculum relativo alle quote della controllante, delle quali resta possibile disporre.

Costituiscono indizi dell’intestazione fittizia di partecipazioni [detenute tramite società fiduciaria] il prezzo di acquisto irrisorio rispetto al valore della società controllata, lo stretto rapporto di parentela tra titolare apparente e debitore, la conduzione personale delle trattative e dell’acquisto da parte del debitore e la riconducibilità a quest’ultimo dell’effettiva attività gestoria.

La società fiduciaria formalmente intestataria delle partecipazioni di cui si chiede il sequestro è legittimata passiva nel procedimento cautelare; l’accertamento della natura germanistica o romanistica dell’intestazione fiduciaria attiene al merito della lite.

Ai fini dell’azione di simulazione, la nozione di credito idonea a fondare l’interesse ad agire del creditore è ampia e comprende ogni legittima ragione o aspettativa di credito.

L’accordo simulatorio deve risultare da atto scritto soltanto se è fatto valere nei rapporti tra le parti; se è fatto valere da terzi o da creditori, oppure se è dedotta l’illiceità del negozio dissimulato, può essere provato con testimoni o presunzioni.

La ripartizione degli affari tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale è questione di mero riparto interno, estranea alla competenza.

Data Sentenza: 09/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro: RG 23000 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/10/2026
Massima a cura di: Leone Cei
Leone Cei

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “Il diritto d’autore nel settore della moda”, collabora attualmente in veste di Associate con lo Studio Legale Jacobacci Avvocati.

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