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Tribunale di Venezia, 3 Gennaio 2026, n. 74/2026

Dolo incidente nella cessione di partecipazioni e informazioni dovute dall’amministratore della società partecipata

Tribunale di Venezia, 3 Gennaio 2026, n. 74/2026
Dolo incidente nella cessione di partecipazioni e informazioni dovute dall’amministratore della società partecipata

La responsabilità per dolo incidente ai sensi dell’art. 1440 c.c. è esclusa quando il contraente che assume di essere stato ingannato conosceva i fatti maliziosamente occultati o avrebbe potuto conoscerli usando l’ordinaria diligenza, perché l’affidamento fondato sulla negligenza non riceve tutela giuridica. Il cedente [di partecipazioni sociali] il cui legale rappresentante ricopra la carica di amministratore della società partecipata [unico asset della società le cui quote sono cedute] non può quindi invocare la mala fede del cessionario a giustificazione dell’errore sul valore delle quote, perché, in forza dell’obbligo di agire informato, egli conosceva o doveva conoscere la situazione patrimoniale e l’andamento economico di quella società.

Nella cessione di partecipazioni sociali tra imprenditori, il consiglio di un altro socio di accettare l’offerta perché conveniente e la sua comunicazione informale di volerla a sua volta accettare non costituiscono elementi determinanti del consenso né artifici o raggiri rilevanti ai sensi dell’art. 1440 c.c., perché i contraenti, secondo la diligenza e l’avvedutezza connaturate al loro status, devono fondare le proprie valutazioni su riscontri esterni e oggettivi. La conclusione resta ferma anche ove sia ipotizzabile, a seguito di tensioni insorte nella compagine sociale, il proposito degli altri soci di determinare l’uscita del cedente dalla società.

Non integrano artifici o raggiri [idonei a indurre il socio alla cessione della partecipazione] la fissazione di un termine di validità dell’offerta irrevocabile di acquisto sufficiente a valutare, anche tramite consulenti, la convenienza del prezzo, né l’approvazione di clausole statutarie che prevedono la garanzia pignoratizia sulle quote in favore dell’ente finanziatore e la subordinazione della loro circolazione al gradimento di quest’ultimo, che integrano prassi comuni sul mercato.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l’altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione senza essere determinante del consenso. Il dolo incidente lascia valido il contratto e dà luogo soltanto al risarcimento del danno, corrispondente al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle condizioni alle quali il contratto sarebbe stato concluso in mancanza della condotta dolosa. L’obbligo risarcitorio presuppone che il contraente in mala fede abbia posto in essere artifici o raggiri, anche nella forma della menzogna o della reticenza qualificata, tali che senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso a condizioni diverse, e spetta a chi lo invoca allegare in modo preciso e provare tali artifici o raggiri.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro: RG 4623 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Sebastiano Belfi
Sebastiano Belfi

Dottorando in Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e praticante avvocato nel dipartimento mercati finanziari dello studio legale Simmons & Simmons. Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, discutendo una tesi in diritto bancario, e ha conseguito un LL.M. in Corporate and Financial Law con distinction presso l’Università di Glasgow (Regno Unito).

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