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Tribunale di Venezia, 4 Febbraio 2026, n. 895/2026

Onere della prova dell’estinzione del debito per finanziamento soci e valore delle scritture contabili

Tribunale di Venezia, 4 Febbraio 2026, n. 895/2026
Onere della prova dell’estinzione del debito per finanziamento soci e valore delle scritture contabili

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di finanziamenti del socio, quando il creditore abbia documentato i versamenti e la società debitrice, senza contestarne l’esistenza, eccepisca l’estinzione dell’obbligazione, grava su quest’ultima l’onere di allegare in modo specifico e di provare i fatti estintivi. Le risultanze dei bilanci e delle scritture contabili formate unilateralmente dalla società debitrice sono inidonee a fornire tale prova in suo favore, occorrendo la produzione della documentazione giustificativa sottostante alle registrazioni.

La clausola con cui il cedente di partecipazioni sociali garantisce al cessionario che le quote sono trasferite libere da qualsiasi vincolo, anche debitorio, vincola le sole parti del contratto di cessione e resta priva di effetti sul credito del cedente alla restituzione dei finanziamenti erogati alla società partecipata, terza rispetto all’operazione.

Sono tardive e inammissibili le allegazioni di nuovi fatti estintivi del credito [accollo del debito da parte di un terzo, dichiarazione liberatoria del creditore] introdotte con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., quando siano estranee all’atto introduttivo e alla prima memoria, nei quali l’estinzione dell’obbligazione era ricondotta a fatti diversi; esse eccedono la mera precisazione delle difese originarie.

Le scritture private prive di data certa, contestate dal curatore che ne neghi la consegna, sono inopponibili al fallimento.

L’accollo del debito della società verso il socio finanziatore, pattuito con un terzo [a compensazione del prezzo di una compravendita immobiliare], resta privo di efficacia liberatoria per il debitore originario quando il creditore non abbia espressamente dichiarato di liberarlo, come richiede l’art. 1273, comma 2, c.c.

È nullo per indeterminabilità dell’oggetto l’impegno del creditore a sospendere temporaneamente le richieste di restituzione dei finanziamenti, subordinato al rispetto da parte di terzi di obbligazioni generiche e indeterminate; tale impegno, rivolto a soggetti diversi dal debitore e di carattere provvisorio, è comunque privo di efficacia estintiva del debito, e il curatore del creditore fallito può sciogliersene ai sensi dell’art. 72 l. fall.

Data Sentenza: 04/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lisa Torresan
Registro: RG 15008 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Sebastiano Belfi
Sebastiano Belfi

Dottorando in Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e praticante avvocato nel dipartimento mercati finanziari dello studio legale Simmons & Simmons. Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, discutendo una tesi in diritto bancario, e ha conseguito un LL.M. in Corporate and Financial Law con distinction presso l’Università di Glasgow (Regno Unito).

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