L’obbligazione del socio di eseguire il versamento corrispondente all’aumento di capitale sociale presuppone, oltre alla relativa deliberazione assembleare, una distinta manifestazione di volontà negoziale del socio. La prova di tale adesione è assorbita dalla ricognizione di debito con cui il socio riconosce espressamente il proprio debito verso la società con la relativa causale, sicché al creditore [curatela fallimentare] non occorre dimostrare altro.
L’adozione della delibera di aumento di capitale, specificamente allegata dall’attore e non contestata dal convenuto, che abbia anzi sollevato un’eccezione incompatibile con la negazione della sua esistenza, è fatto pacifico ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e non richiede attività istruttoria; la contestazione della qualificazione della delibera come aumento di capitale, prospettata per la prima volta in appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
È inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., perché nuova, l’eccezione sollevata per la prima volta in appello con cui il socio deduce di avere ceduto, dopo la delibera di aumento di capitale, parte della propria partecipazione e chiede la riduzione proporzionale dell’obbligo di versamento, facendo valere un difetto di titolarità passiva dell’obbligazione non dedotto in primo grado.