La cessione delle partecipazioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Ne consegue che, ove sia stata trasferita l’intera partecipazione, con i diritti e gli obblighi connessi allo status di socio, non è configurabile una vendita di aliud pro alio per l’asserita inidoneità del complesso aziendale della società allo sfruttamento economico del brevetto di cui essa è titolare: le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali.
Non integra una garanzia del cedente sulla buona riuscita dell’attività della società ceduta la pattuizione di una parte aleatoria del corrispettivo della cessione, dovuta soltanto in caso di avvio e stabilizzazione di tale attività e ridotta fino ad azzerarsi in caso di mancato raggiungimento di un determinato volume di vendite, poiché essa si limita a regolare le conseguenze dell’insuccesso sul prezzo; né vale come garanzia sulla consistenza patrimoniale la clausola con cui il cedente garantisce la proprietà, la piena disponibilità e la libertà da oneri della partecipazione ceduta, che si riferisce all’oggetto immediato della cessione. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo la funzione concreta di trasferire un sistema aziendale idoneo alla produzione e alla distribuzione di un determinato prodotto, è loro onere darne contezza prevedendo espressamente garanzie a difesa dell’effettivo valore del patrimonio sociale.
La consapevolezza, in capo al cedente della partecipazione, del malfunzionamento del prodotto oggetto del brevetto di titolarità della società ceduta attiene alla fase delle trattative e rileva quale eventuale fonte di responsabilità precontrattuale, non come inadempimento del contratto di cessione.