In tema di società cooperative, il recesso del socio esercitato ai sensi dell’art. 2532 c.c. costituisce una dichiarazione unilaterale i cui effetti si producono al momento in cui il consiglio di amministrazione provvede alla comunicazione, che deve intervenire senza soluzione di continuità, del provvedimento con cui accerta la sussistenza dei presupposti normativamente o statutariamente previsti; ove, al contrario, il consiglio di amministrazione ometta di provvedere nel termine previsto dal secondo comma del medesimo art. 2532 c.c., gli effetti del recesso si consolidano allo scadere del termine di sessanta giorni, al quale deve attribuirsi natura decadenziale.
Gli amministratori della società cooperativa, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, non devono soltanto esaminarla ma anche provvedere su di essa, e sono tenuti a comunicare immediatamente al socio il provvedimento tanto nel caso in cui ravvisino l’inesistenza dei presupposti quanto in quello in cui ritengano legittimo il recesso, poiché è dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento che il recesso produce effetto sul rapporto sociale. Il loro potere è di apprezzamento vincolato all’esistenza dei presupposti di legge e di statuto, non discrezionale, e l’intervento del consiglio non configura un’accettazione contrattuale ma la condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale del socio; a fronte di una dichiarazione priva dell’indicazione della causa di recesso, gli amministratori possono limitarsi, nel termine, a prendere atto dell’incompletezza e a comunicarne l’inefficacia.
L’inerzia del consiglio di amministrazione sulla dichiarazione di recesso del socio cooperatore non può essere superata onerando il socio di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far accertare i presupposti del recesso: una simile soluzione aggraverebbe la posizione del socio, in contrasto con il principio, desumibile dall’art. 2437, ultimo comma, c.c. e applicabile anche alle cooperative, secondo cui l’esercizio del recesso non può essere escluso o reso più gravoso, e con la regola per cui il potere di verificare la corrispondenza dei fatti dedotti alle ipotesi di recesso spetta in via esclusiva agli amministratori, con intervento del giudice ammesso soltanto in seconda battuta sulla legittimità del diniego.